Monday, November 22, 2010

sentenza cassazione civile

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proponeva al Giudice di Pace di OMISSIS opposizione avverso il verbale di contravvenzione, con il quale la Polizia municipale di quella città gli aveva contestato la violazione dell'art. Con l'unico motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria e falsa motivazione, travisamento e o difetto dei presupposti, censura la sentenza che, con motivazione generica, non esaustiva e contraddittoria, non aveva precisato perchè sarebbero stati privi di fondamento i fatti riferiti dai verbalizzanti, i quali avevano contestato all'opponente la violazione dell'art. civ., nel caso di scontro fra veicoli, sono del tutto fuori luogo nella specie in cui si trattava di verificare la violazione delle prescrizioni dettate dal codice della strada in tema di condotta di guida, va osservato che la motivazione della sentenza impugnata è non solo generica ma addirittura incomprensibile, perchè non fornisce alcuna spiegazione plausibile in ordine all'asserita ed apodittica affermazione circa l'assenza di prova dell'addebito e, non avendo proceduto al benchè minimo esame delle circostanze riferite dai verbalizzanti nè alla descrizione delle modalità del sinistro o alla condotta tenuta dal L., non consente di comprendere la rilevanza del riferimento alle tracce di frenata lasciate sulla carreggiata alle quali fa cenno: si consideri che la decisione gravata non contiene neppure la descrizione del fatto contestato. La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di OMISSIS in persona di altro magistrato.
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